Informazioni generali
Il contributo di intervento è regolato dagli articoli 78, 79, 80 e 81 della L.P. 9/2018, nonché dagli articoli 73 e 75 della L.P. 13/1997.
Secondo la L.P. 9/2018, il contributo d'intervento è composto dal contributo per il costo di costruzione e dagli oneri di urbanizzazione.
1. Contributo commisurato al costo di costruzione
Il costo di costruzione è determinato annualmente dalla Giunta Provinciale tenendo conto della destinazione e dell'ubicazione delle costruzioni (vedi art. 80, comma 2 - L.P. 10.07.2018, n. 9).
I casi di esenzione dal contributo sul costo di costruzione sono disciplinati dalla L.P. 10.07.2018, n. 9 e dal Regolamento sulla determinazione e riscossione del contributo di intervento.
L'importo attualmente in vigore per l'anno 2023 (approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 932 del 13.12.2022) è il seguente:
- Costo di costruzione per m3: 455,00€
Delbera n. 932/2022
2. Contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione
È fissato nella misura del 10% del costo di costruzione per m3 determinato dalla Giunta Provinciale e si compone di:
- Oneri di urbanizzazione primaria
- Oneri di urbanizzazione secondaria
Per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si fa riferimento all'art. 79 della L.P. 10.07.2018, n. 9 e al Regolamento sulla determinazione e riscossione del contributo di intervento.
Dilazione del pagamento
In caso di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire ed un contributo d’intervento d’importo superiore a 5.000,00 € su richiesta dell'interessato potrà essere concessa la dilazione del pagamento del contributo per il rilascio del Permesso di costruire nel modo seguente:
- la prima rata, pari al 50% dell'importo stabilito, prima del rilascio del Permesso di costruire.
- la seconda rata, pari al restante 50% dell'importo stabilito, prima del deposito della Segnalazione certificata per l'Agibilità e comunque, entro due anni dal rilascio del Permesso di costruire.
A garanzia del versamento della seconda rata deve essere prodotta all'ufficio tecnico unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento della prima rata, una fideiussione bancaria o assicurativa per il corrispondente importo, contenente l'impegno a saldare l'importo dovuto prima della presentazione della Segnalazione certificata per l'Agibilità e comunque entro due anni dalla data di rilascio del Permesso di costruire, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione previsto nell'art. 1944 del codice civile.
Berechnungstabelle_-_tabella_di_calcolo_Appiano_03.xlsx (0.02 MB)