Informazioni generali
Sono considerate vendite di liquidazione, quelle forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate in altri negozi. Sono eseguite esclusivamente per lo scopo di vendere tutte o gran parte delle merci giacenti nel negozio o nel rispettivo magazzino.
Requisiti e prescrizioni
Le merci devono essere vendute per i seguenti motivi:
- cessione dell'attività commerciale;
- cessione dell'azienda;
- trasferimento dell'azienda in un altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali di vendita;
- giubileo aziendale ogni decimo anno di attività.
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.
Presentazione della comunicazione e dei documenti
Se il titolare di una struttura di vendita intende effettuare una vendita di liquidazione, deve comunicarlo almeno 10 giorni prima della data d’inizio della vendita tramite apposita comunicazione all’Ufficio Servizi Economici del Comune tramite lo sportello unico digitale SUAP.
È da allegare una lista delle merci poste in vendita distinte per settori merceologici, con l’indicazione della quantità nonché del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e la misura dei ribassi per le singole merci o per gruppi omogenei di merci poste in vendita. Deve riportare in particolare le date di inizio e termine della vendita.
Nota bene
La vendita deve essere effettuata durante l’orario normale dei negozi e nei soli locali dell’esercizio commerciale. Alle vendite deve seguire immediatamente l’adempimento della condizione indicata nella comunicazione (cessione dell'attività commerciale, trasferimento dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali di vendita).
Costo
Nessuno
Durata massima del procedimento
6 settimane
Modulo
Link al modulo
Riferimenti normativi
- legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12;
- regolamento di esecuzione della legge provinciale – decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 2022, n. 12.