Elezioni

Di seguito sono riportate le principali informazioni relative alle elezioni nel Comune. Tra queste figurano,...

Data di pubblicazione:

10/04/2026

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14 Minuti

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Di seguito sono riportate le principali informazioni relative alle elezioni nel Comune. Tra queste figurano, tra l’altro, la suddivisione del territorio comunale in sezioni elettorali, le indicazioni relative alle tessere elettorali e alle liste degli elettori, nonché le diverse modalità di espressione del voto.

Inoltre, vengono fornite informazioni su particolari modalità di voto, sulla trasparenza del procedimento elettorale, sulla pubblicazione dei risultati elettorali, nonché sul diritto di voto vigente e sul servizio elettorale.

Nei seguenti paragrafi sono disponibili ulteriori dettagli sui singoli temi.

Tessera elettorale

Istituita dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, la tessera elettorale rappresenta la condizione necessaria per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto. La tessera viene rilasciata dall'ufficio elettorale dal comune nelle cui liste elettorali il cittadino è iscritto.

La tessera elettorale è personale ed è contrassegnata da una serie e da un numero, oltre che dall'indicazione del Comune di rilascio; contiene i seguenti dati:

  • nome e cognome; 
  • luogo e data di nascita; 
  • luogo di residenza (indirizzo); 
  • numero e sede della sezione di voto. 

La tessera contiene 18 spazi ove vengono certificate le avvenute partecipazioni al voto per ciascuna consultazione elettorale. 

La tessera ha validità per 18 espressioni di voto e deve essere conservata con cura dal suo titolare.

Nel caso in cui la tessera si sia deteriorata o gli spazi a disposizione per il voto si siano esauriti, il cittadino dovrà presentare una domanda apposita allegandovi la tessera vecchia. In caso di furto, insieme alla richiesta, il cittadino dovrà altresì allegare copia della denuncia presentata ai competenti organi di pubblica sicurezza. In caso di perdita sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto smarrimento.

I cittadini italiani iscritti all'Aire, qualora intendano avvalersi del diritto di voto, devono ritirare la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile. 

Come posso ottenere la mia tessera elettorale?

La consegna della tessera è effettuata presso il domicilio dell'elettore, in occasione della sua iscrizione nelle liste elettorali del Comune. 

Per avere il duplicato o una nuova tessera elettorale in caso di perdita e nel caso in cui la tessera si sia deteriorata o gli spazi a disposizione per il voto si siano esauriti, è necessario rivolgersi personalmente all'ufficio elettorale comunale.

Se sulla tessera elettorale non ci sono più spazi liberi l'ufficio elettorale rilascia su richiesta una nuova tessera elettorale; la vecchia tessera elettorale dovrà essere presentata.

Eventuali variazioni di indirizzo che comportino anche la variazione della sezione elettorale di appartenenza e della sede della votazione, vengono effettuate dall'ufficio Elettorale, che provvede ad inviare a mezzo posta all'elettore un tagliando adesivo riportante gli aggiornamenti, da apporre sulla tessera in possesso, a cura dell'interessato.

File

Domanda di rilascio del duplicato della tessera elettorale

Delega a ritirare il duplicato della tessera elettorale

Rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali

Il certificato di iscrizione alle liste elettorali è il certificato che attesta l'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza. Il certificato riporta i dati anagrafici e il numero di iscrizione alle liste elettorali dell'elettore. L'ufficio elettorale rilascia i certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Chi può richiedere le certificazioni?

Tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché i partiti politici, i gruppi consiliari e le commissioni che necessitano della raccolta di firme per finalità elettorali.

L'ufficio elettorale non può rilasciare certificati di iscrizione nelle liste elettorali quando il destinatario finale é una pubblica amministrazione o un gestore di un pubblico servizio. Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi devono avvalersi dell’autocertificazione e procedere successivamente all’acquisizione d’ufficio delle informazioni richieste verificando il contenuto delle dichiarazioni fornite dal cittadino.

II certificati vengono rilasciati ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, su richiesta dell'interessato o di un suo familiare, direttamente allo sportello. 

L'iscrizione nelle liste elettorali non coincide con l'iscrizione anagrafica ma è successiva. Pertanto, coloro che cambiano residenza restano ancora elettori del precedente Comune per un periodo di tempo variabile, in relazione alle scadenze previste dalla legge per l'iscrizione nelle liste elettorali del nuovo Comune di residenza.

Il certificato si utilizza in tutti i casi in cui è necessario dimostrare la propria iscrizione alle liste elettorali del Comune, in particolare:

  • per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale (sia politica che amministrativa);
  • quando si raccolgono le sottoscrizioni degli elettori, a sostegno di liste di candidati per le elezioni amministrative, per le proposte di referendum e per iniziative legislative popolari; in questo caso chi promuove la raccolta delle sottoscrizioni (candidati, gruppi politici, comitati, ecc.) deve presentare all'ufficio Elettorale il modulo delle sottoscrizioni già raccolte (atto principale e/o gli atti separati) e autenticate;
  • per uso lavoro.

Il certificato viene rilasciato su richiesta verbale dell'interessato; nei casi di cui ai punti 1) e 3), o da persona munita di delega scritta dell'interessato. Nei casi previsti al punto 2) deve essere presentata apposita richiesta scritta accompagnata da fotocopia di documento di identità del richiedente.

Le certificazioni elettorali potranno essere richieste digitalmente tramite PEC dai vari soggetti titolati a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o loro delegati; promotore del referendum o dell’iniziativa legislativa popolare, o suo delegato).

La norma prevede che ciò avvenga “mediante domanda presentata all’ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente”, cioè del soggetto che effettivamente richiede per conto del titolare partito o soggetto promotore.

Tempi e scadenze

Il certificato viene rilasciato dall'ufficio Elettorale in tempo reale.

Nel caso di presentazione di moduli di sottoscrizioni raccolte a favore di liste di candidati, l'ufficio Elettorale deve rilasciare i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Per richieste riguardanti i referendum popolari il termine è di 48 ore.

Voto domiciliare

Elettori che soffrono di una grave disabilità e che non possono lasciare la propria abitazione, neppure con l’ausilio dei servizi di trasporto verso i seggi elettorali per persone non deambulanti, hanno la possibilità di richiedere il voto presso la propria abitazione.

Lo stesso vale per le persone con una grave disabilità che dipendono in modo permanente da dispositivi elettromedicali salvavita e che, per questo motivo, non sono ugualmente in grado di lasciare la propria abitazione.

La richiesta di votazione a domicilio deve pervenire entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione con allegata idonea certificazione medica, rilasciata dal funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale, nonché copia della tessera elettorale e del documento d'identità.

La certificazione medica deve attestare la presenza delle infermità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 46/2009, con una durata prevedibile di 60 giorni dalla data di rilascio, oppure una dipendenza permanente e vitale da dispositivi elettromedicali. Essa non può essere rilasciata prima di 45 giorni antecedenti la data delle elezioni.

Un elettore che, per tali gravi motivi, non sia in grado di recarsi al seggio deve richiedere, prima di ogni giornata elettorale, una certificazione medica che attesti la grave disabilità (dipendenza da dispositivi elettromedicali o impossibilità di essere trasportato).

L’istanza può essere presentata tramite:

  • e-mail all'indirizzo di posta elettronica: servizi.al.cittadino@appiano.eu
  • posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: eppan.appiano@legalmail.it  
  • consegna diretta all'ufficio elettorale da parte di una persona autorizzata, presso il municipio del Comune di Appiano s.S.d.V., piazza Municipio 1

Voto degli cittadini italiani all'estero - elezioni politiche e consultazioni referendarie

In occasione delle elezioni politiche e di consultazioni referendarie, trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza per gli elettori italiani residenti all'estero. La legge 459 del 27/12/2001 prevede infatti l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza per gli elettori della Circoscrizione estero, non solo per le elezioni politiche generali, ma anche in occasione dei referendum popolari abrogativi e confermativi previsti dalla Costituzione.

L'ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, nonché una busta grande preaffrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare stesso. Una volta votate le schede sono inserite dall'elettore nella busta interna, a sua volta introdotta, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, nella busta preaffrancata e spedite dall'elettore stesso all'ufficio consolare.

I responsabili degli uffici consolari provvedono all'invio in Italia dei plichi che verranno presi in carico dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero.La legge 459/2001 prevede che l'elettore possa optare per l'esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando nel comune di iscrizione elettorale e votando presso la sezione in cui è iscritto. La comunicazione di opzione per il voto in Italia, in caso di referendum o di elezioni politiche anticipate va inoltrata all'Ufficio Consolare entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. L'opzione va esercitata per ogni votazione ed è valida limitatamente alla consultazione per la quale è esercitata.

Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall'elettore che ha optato per il voto in Italia. Il voto in Italia resta la modalità obbligatoria per i cittadini italiani residenti nei Paesi con i cui Governi non è stato possibile concludere intese per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza, senza pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali dei cittadini italiani, nonché per gli elettori residenti in Paesi la cui situazione politico-sociale non garantisce il rispetto di tali condizioni.

Gli elettori residenti all'estero che non vogliono votare per corrispondenza ma nel proprio comune di origine devono presentare una propria domanda. L'opzione è valida solo per l'elezione in questione e il relativo modulo di opzione sarà reso disponibile durante il processo elettorale per ciascuna elezione. 

Voto cittadini temporaneamente all'estero - elezioni politiche e consultazioni referendarie

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni politiche o consultazioni referendarie, nonché i familiari con loro conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani, ricevendo la scheda di voto al loro indirizzo estero.

Tali elettori devono far pervenire, al Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali, un' apposita opzione per il voto per corrispondenza all'estero entro i termini previsti per ogni votazione. Il modulo di opzione sará disponibile in occasione di ogni elezione.

Le domande presentate dopo tale data non potranno essere prese in considerazione, ma l'interessato conserverà ovviamente il diritto di votare in Italia nel proprio comune di iscrizione elettorale.

Si ricorda che l'opzione è valida solo per il voto cui si riferisce, e che deve pervenire a mezzo:

  • e-mail all'indirizzo di posta elettronica: servizi.al.cittadino@appiano.eu
  • posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: eppan.appiano@legalmail.it  
  • Posta: Ufficio Elettorale - Piazza Municipio 1, 39057 San Michele/Appiano s.S.d.V.
  • consegna diretta presso l'ufficio elettorale (anche da persona diversa dall'interessato)

La scelta di votare all'estero può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'esercizio dell'opzione.

Voto presso ospedali e carceri

I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione.

Gli interessati devono far pervenire al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione che attesti la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione.

La dichiarazione deve contenere:

  • il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato
  • il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione

Il Direttore dell’istituto dovrà recare, in calce alla dichiarazione del degente, l’attestazione comprovante il ricovero dell’elettore e inoltrarla al Comune nelle cui liste elettorali il degente è iscritto. Si veda modello allegato.

La dichiarazione deve essere presentata almeno tre giorni prima della data della votazione.

Voto assistito

Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell'esprimere il voto possono chiedere di essere accompagnati all'interno della cabina da altro elettore.

Sono considerati elettori affetti da infermità: i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da gravi impedimenti agli arti superiori che non consentono di esprimere autonomamente il voto.

Per agevolare le persone che hanno una disabilità permanente ed evitare che ogni volta che si rende necessario ci si trovi a dover produrre dei certificati medici, è possibile richiedere che sulla tessera elettorale venga messo un timbro che attesti questa necessità per tutte le future chiamate alle urne.

Con la recente modifica di legge è caduto il vincolo che imponeva di scegliere tra parenti o cittadini risiedenti nello stesso comune il proprio accompagnatore ampliandone la facoltà di scelta. Il cittadino disabile potrà scegliere liberamente da chi farsi accompagnare in cabina elettorale al momento del voto; potranno farsi accompagnare anche da persone residenti in altri comuni, purchè la persona accompagnatrice risulta iscritta nelle liste elettorali dell'altro comune.

Cosa serve?

  • Richiesta di annotazione del diritto di voto assistito sottoscritta
  • Copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente
  • Certificato medico attestante l’impossibilità ad esprimere il diritto di voto rilasciato dagli organi competenti dell’ASL, attestante che l’infermità fisica impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore
  • Tessera elettorale, per l’apposizione immediata dell’annotazione AVD
  • Procura speciale (delega), se l’istanza non è presentata direttamente dall’interessato

La richiesta di annotazione del diritto di voto assistito in via permanente può essere presentata quanto segue:

  • tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica: servizi.al.cittadino@appiano.eu
  • tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: eppan.appiano@legalmail.it  
  • per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento
  • consegna diretta all'ufficio elettorale da parte di una persona autorizzata

Informazioni generali

Diritto di voto e servizio elettorale

Sono elettori coloro che:

  • hanno la cittadinanza italiana; 
  • hanno raggiunto la maggiore età 
  • non hanno cause ostative previste dall'art. 2 dal Testo Unico, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n.223 
La tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali rientrano fra i compiti istituzionali demandati ai Comuni, in particolare all'Ufficio elettorale, mentre al Ministero dell'Interno, tramite il Commissariato del Governo presente nel territorio, spettano compiti di vigilanza e controllo sull'operato dell'ente locale.
Rappresentano l'elettorato attivo coloro che fanno parte del corpo elettorale e che vengono chiamati elettori.
L'articolo 48 della Costituzione attribuisce la qualifica di elettore a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
La maggiore età, a seguito della modifica dell'articolo 2 del Codice Civile ad opera della legge 8 marzo 1975, n. 39, è stata fissata al compimento del 18° anno.
Anche i cittadini iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) sono inseriti d'ufficio nelle liste elettorali purché abbiano mantenuto la capacità elettorale.
Un eccezione al requisito della cittadinanza italiana è rappresentato dall'evoluzione normativa che vede l'Italia come stato appartenente all'Unione Europea e, di conseguenza, attribuisce capacità elettorale, per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo e degli organi comunali di residenza, anche ai cittadini appartenenti all'UE che ne facciano esplicita richiesta. Questi ultimi vengono inseriti, dall'Ufficio elettorale del comune ove è stata presentata la richiesta, nelle liste elettorali aggiunte e possono esercitare in occasione delle consultazioni europee ed amministrative, il loro diritto al voto.
Costituiscono l'elettorato passivo i candidati alle singole elezioni.
Il territorio del Comune è suddiviso in 10 sezioni elettorali e ogni sezione copre una parte del territorio comunale.
I cittadini residenti in una determinata sezione elettorale, sono assegnati alla stessa sezione.

Ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali

L’Ufficiale elettorale provvede alla ripartizione del territorio del comune in sezioni elettorali, individua i seggi elettorali, assegna gli elettori a ciascuna di esse (articoli 34 - 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, a cui rinvia l'articolo 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).

Pubblichiamo la ripartizione del territorio del Comune di Appiano s.S.d.V. riferito alle sezioni elettorali e ubicazione dei seggi.

Aggiornamento delle liste elettorali

L'aggiornamento delle liste elettorali avviene attraverso le revisioni semestrali, le revisione dinamiche e, in caso di elezioni, dinamiche straordinarie.

Le liste elettorali vanno periodicamente aggiornate attraverso delle procedure complesse chiamate revisioni:

  • revisione semestrale 
  • revisione dinamica 
  • revisione dinamica straordinaria in caso di elezioni  

Le variazioni alle liste vengono fatte:

  • d'ufficio; 
  • sulla base delle risultanze anagrafiche o di stato civile o di comunicazioni dell'Autorità Giudiziaria e comprovate, quando ricorre il caso, dalla conferma di cancellazione nelle liste elettorali del comune di provenienza. 

Elezioni trasparenti

La legge n. 3/2019 prevede che in occasione delle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in una sezione dedicata del portale istituzionale del Comune, denominata Elezioni trasparenti, siano pubblicati il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati, quest’ultimo rilasciato dal casellario giudiziale (non oltre novanta giorni prima della data del voto); informazioni che comunque dovranno già essere state pubblicate nel sito internet del partito o del movimento politico o della lista del candidato.

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Ultimo aggiornamento: 09/06/2026, 11:57

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