La Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari viene istituita ai sensi dell’articolo 13 della legge del 10 aprile 1951, n. 287. Essa è composta dal Sindaco o dal suo delegato e da due consiglieri comunali.
La Commissione ha il compito di predisporre, per conto del Tribunale, la formazione degli elenchi dei giudici popolari e di garantire che siano conformi alle disposizioni di legge.